Sede: via Borta, 2 - 33020 Enemonzo
Responsabile: Geom. SCHNEIDER Michele (Resp. di P.O.)
Addetto: p.e. Del Negro Francesco
E-mail: manutenzioni@com-enemonzo.regione.fvg.it
Tel. / Fax Tel/Fax 0433.74214 – 0433.748072
| Allegato | Descrizione |
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Sono soggetti al rilascio della concessione edilizia gli interventi aventi rilevanza urbanistica meglio specificati nel prospetto allegato: Tabella esplicativa regime procedurale (vedi sopra)
E' rilasciata dal Sindaco previo parere della Commissione per l'edilizia e dell'Azienda per i servizi sanitari.
Nella concessione edilizia sono indicati i termini di inizio e ultimazione lavori.
Il termine per l'inizio lavori non può essere superiore ad un anno dalla data della notifica dell'avviso contenente la data in cui la concessione stessa può essere ritirata; il termine di ultimazione dei lavori non può essere superiore a tre anni, decorrenti dall'effettuato inizio, e può essere prorogato con provvedimento motivato per fatti che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
A norma dell'art. 79 della L.R. n. 52/91 la concessione edilizia può essere rilasciata ai soggetti proprietari degli immobili o ad altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le trasformazioni richieste.
La domanda può essere presentata dal proprietario dell'area o dell'immobile, dal comproprietario con le maggioranze previste dalle leggi civili, dai titolari di diritti reali di godimento anche se attribuiti da leggi speciali nei limiti in cui tali diritti consentano la facoltà di edificare, da chi vi abbia titolo per provvedimento dell'autorità o del giudice.
Possono richiedere la concessione edilizia:
Autocertificando che il proprio titolo ricomprende anche tale potere:
Per le installazioni di forme pubblicitarie e tende ha titolo a effettuare la denuncia di inizio attività anche l'affittuario.
Sono soggetti al rilascio della concessione edilizia gli interventi aventi rilevanza urbanistica meglio specificati nel prospetto allegato: Tabella esplicativa regime procedurale (vedi sopra)
E' rilasciata dal Sindaco previo parere della Commissione per l'edilizia e dell'Azienda per i servizi sanitari.
Nell'autorizzazione sono indicati i termini di inizio e ultimazione lavori.
Il termine per l'inizio lavori non può essere superiore ad un anno dalla data della notifica dell'avviso contenente la data in cui l'autorizzazione stessa può essere ritirata;
il termine di ultimazione dei lavori non puó essere superiore a tre anni, decorrenti dall'effettuato inizio, e può essere prorogato con provvedimento motivato per fatti che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
La denuncia di inizio attivitá é effettuata dai soggetti proprietari degli immobili o da altri soggetti nei limiti in cui é loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere denunciate.
Possono essere intrapresi mediante denuncia nei casi meglio esplicitati nel prospetto allegato: Tabella esplicativa regime procedurale (vedi sopra)
Va presentata almeno venti giorni prima l'inizio effettivo dei lavori, corredata da una relazione ed opportuni elaborati progettuali.
La DIA é sottoposta al termine massimo di validitá fissato in tre anni con l'obbligo per l'interessato di comunicare al Comune la data di ultimazione lavori.